ART.
1
(Definizioni)
1. Nel presente regolamento:
l’espressione “Commissione” indica la Commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali;
l’espressione “Presidente” indica il Presidente della Commissione;
l’espressione “Componente” indica i membri della Commissione.
l’espressione “Coordinatore” indica il Coordinatore Generale della
Commissione
di cui al DPR 30 novembre 1998, n. 442.
ART. 2
(Presidente)
1. Il Presidente della Commissione è eletto a scrutinio segreto, a
maggioranza assoluta dei Componenti. Se tale maggioranza non è
raggiunta dopo la seconda votazione, è eletto Presidente il Componente
che consegue il maggior numero di voti. In caso di parità in tale
votazione, si procede a ballottaggio fra coloro che hanno ricevuto il
maggior numero di voti; in caso di parità nella votazione di
ballottaggio è eletto Presidente il più anziano di età.
2. Il Presidente rappresenta la Commissione; convoca le riunioni della
Commissione, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori;
vigila sull’attuazione delle delibere della stessa.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni
sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità
nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
ART. 3
(Convocazione e ordine del giorno)
1. La Commissione si riunisce nella sua sede in Roma. E’ ammessa,
mediante apposito atto di convocazione, l’indicazione di altra sede.
2. La Commissione stabilisce il calendario dei propri lavori. Riunioni
non previste dal calendario possono essere convocate in caso
d’urgenza, di regola con un preavviso di ventiquattro ore.
3. Il Presidente convoca le riunioni e ne stabilisce l’ordine del
giorno, anche sulla base delle indicazioni dei Componenti. L’ordine
del giorno è comunicato ai Componenti almeno ventiquattro ore prima
della riunione. Durante le riunioni, l’ordine del giorno può essere
integrato se nessuno dei presenti si oppone.
4. Ciascun Componente può chiedere la convocazione della Commissione,
specificando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno, o
chiedere che un determinato argomento sia inserito nell’ordine del
giorno di una riunione già convocata. Se la richiesta è avanzata da
tre Componenti, la Commissione è convocata entro sette giorni o
l’argomento iscritto all’ordine del giorno della prima riunione.
ART. 4
(Riunioni della Commissione)
1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la
presenza di cinque Componenti. Assume le funzioni di Segretario il più
giovane d’età dei Componenti presenti.
2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano
tempestivamente il Presidente.
ART. 5
(Deliberazioni della Commissione)
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei
votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni
concernenti il Presidente e i Componenti.
ART. 6
(Verbali della Commissione)
1. Gli uffici della Commissione coadiuvano il Segretario nella
redazione del verbale delle riunioni; dal verbale risultano i nomi dei
presenti, l’ordine del giorno, con eventuali integrazioni, e, per
ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione
svolta e della discussione, nonché le decisioni adottate.
2. Dal verbale deve risultare se le delibere siano state adottate
all’unanimità o a maggioranza. Quando una delibera sia adottata a
maggioranza, si dà atto nominativamente dei voti contrari e delle
astensioni qualora i dissenzienti lo richiedano. I Componenti che
manifestano opinioni dissenzienti rispetto a quelle della maggioranza
possono richiedere che la loro opinione, redatta in forma sintetica,
sia inserita nel verbale della riunione. La Commissione, presa visione
del testo dell’opinione dissenziente, lo inserisce nel verbale. I
Componenti possono in ogni caso far inserire dichiarazioni a verbale,
dandone preventivamente lettura.
3. Il verbale di ciascuna riunione è trasmesso ai Componenti almeno
due giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale
viene approvato. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
ART. 7
(Relatore)
1. Il Presidente, sentita la Commissione, designa tra i Componenti uno
o più responsabili per i settori di intervento. Questi svolgono le
funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del collegio
dei procedimenti e delle questioni rientranti in ciascun settore. Per
la trattazione di questioni non collegate a specifici settori di
intervento, il relatore è nominato dal Presidente.
2. Il relatore, affidando eventualmente agli esperti lo svolgimento di
ricerche e approfondimenti, svolge le attività preparatorie o
istruttorie, ivi comprese le audizioni che non si svolgono in seduta
plenaria.
3. Il relatore, tutte le volte che la Commissione debba adottare una
delibera, introduce la discussione e, sulla base dell’andamento
dell’istruttoria, formula e illustra le proprie conclusioni.
ART.
8
(Richieste di intervento – Convocazioni e interventi d’urgenza) 1. Le
richieste di intervento indirizzate alla Commissione sono
immediatamente trasmesse – a cura della segreteria – al Presidente,
che procede, se necessario, alla convocazione d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2.
2. In casi di urgenza e indifferibilità, il Presidente può adottare,
sentito il responsabile del settore, i provvedimenti di competenza
dell’organo che vengono sottoposti alla Commissione per la ratifica
nella successiva riunione.
3. Il Presidente può delegare il compimento di tali atti ad un
Componente.
ART. 9
(Audizioni)
1. La Commissione definisce il calendario delle audizioni, stabilendo
quelle da svolgersi in seduta plenaria.
2. Le audizioni previste in occasione delle procedure di valutazione e
di quelle relative alle proposte di regolamentazione sono svolte dal
Presidente o dal relatore.
Ciascun Componente ha diritto di assistere e di intervenire chiedendo
chiari menti e informazioni. E’ presente il responsabile del
procedimento che, seguendo le direttive del Presidente o del relatore,
redige un verbale sintetico dell’audizione e acquisisce eventuali
osservazioni e documentazioni depositate dalla parti e dalle medesime
sottoscritte.
ART.10
(Coordinatore Generale)
1. Il Coordinatore Generale è nominato dalla Commissione, su proposta
del Presidente, con deliberazione approvata dai due terzi dei
componenti, nell’ambito del contingente di personale in servizio.
2. Al Coordinatore vengono attribuite le funzioni di amministrazione e
di gestione dell’attività della Commissione, di cui al DPR 30 novembre
1998, n. 442 ed in particolare, secondo le direttive del Presidente e
per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione:
•
predispone i piani di riorganizzazione delle risorse
umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di
rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della
contabilità generale della Commissione;
•
cura l’amministrazione e la gestione del personale in
servizio presso la Commissione e le relazioni sindacali. Provvede al
trattamento economico accessorio dei dipendenti; rileva i fabbisogni
di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla
formulazione dei relativi programmi annuali nonché all’attività di
formazione;
•
provvede all’approvvigionamento e alla conservazione
dei beni necessari al funzionamento della Commissione curando i
relativi adempimenti; sovrintende al funzionamento dei servizi
ausiliari della Commissione;
•
coordina le attività preparatorie, istruttorie e
conclusive ai fini dell’esercizio delle competenze in tema di
regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori
relativamente alle competenze istituzionali della Commissione;
•
predispone le procedure concernenti l’organizzazione
del lavoro, definendo specificatamente gli standard e i processi di
lavoro in attuazione delle norme regolamentari della Commissione;
•
coordina il sistema informativo amministrativo della
Commissione e assicura che il sistema di comunicazione relativo a
dati, voci, immagini sia accessibile a tutte le unità
organizzative che ne abbiano l’esigenza e che i sistemi specializzati,
anche autonomi, delle diverse unità organizzative siano tra loro
interoperabili.