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Commissione di Garanzia
Regolamento interno

ART. 1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento:

l’espressione “Commissione” indica la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

l’espressione “Presidente” indica il Presidente della Commissione;

l’espressione “Componente” indica i membri della Commissione.

l’espressione “Coordinatore” indica il Coordinatore Generale della Commissione

di cui al DPR 30 novembre 1998, n. 442.

ART. 2

(Presidente)

1. Il Presidente della Commissione è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Componenti. Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la seconda votazione, è eletto Presidente il Componente che consegue il maggior numero di voti. In caso di parità in tale votazione, si procede a ballottaggio fra coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità nella votazione di ballottaggio è eletto Presidente il più anziano di età.

2. Il Presidente rappresenta la Commissione; convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull’attuazione delle delibere della stessa.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

ART. 3

(Convocazione e ordine del giorno)

1. La Commissione si riunisce nella sua sede in Roma. E’ ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l’indicazione di altra sede.

2. La Commissione stabilisce il calendario dei propri lavori. Riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d’urgenza, di regola con un preavviso di ventiquattro ore.

3. Il Presidente convoca le riunioni e ne stabilisce l’ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei Componenti. L’ordine del giorno è comunicato ai Componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione. Durante le riunioni, l’ordine del giorno può essere integrato se nessuno dei presenti si oppone.

4. Ciascun Componente può chiedere la convocazione della Commissione, specificando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell’ordine del giorno di una riunione già convocata. Se la richiesta è avanzata da tre Componenti, la Commissione è convocata entro sette giorni o l’argomento iscritto all’ordine del giorno della prima riunione.

ART. 4

(Riunioni della Commissione)

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di cinque Componenti. Assume le funzioni di Segretario il più giovane d’età dei Componenti presenti.

2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

ART. 5

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il Presidente e i Componenti.

ART. 6

(Verbali della Commissione)

1. Gli uffici della Commissione coadiuvano il Segretario nella redazione del verbale delle riunioni; dal verbale risultano i nomi dei presenti, l’ordine del giorno, con eventuali integrazioni, e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione, nonché le decisioni adottate.

2. Dal verbale deve risultare se le delibere siano state adottate all’unanimità o a maggioranza. Quando una delibera sia adottata a maggioranza, si dà atto nominativamente dei voti contrari e delle astensioni qualora i dissenzienti lo richiedano. I Componenti che manifestano opinioni dissenzienti rispetto a quelle della maggioranza possono richiedere che la loro opinione, redatta in forma sintetica, sia inserita nel verbale della riunione. La Commissione, presa visione del testo dell’opinione dissenziente, lo inserisce nel verbale. I Componenti possono in ogni caso far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura.

3. Il verbale di ciascuna riunione è trasmesso ai Componenti almeno due giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7

(Relatore)

1. Il Presidente, sentita la Commissione, designa tra i Componenti uno o più responsabili per i settori di intervento. Questi svolgono le funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del collegio dei procedimenti e delle questioni rientranti in ciascun settore. Per la trattazione di questioni non collegate a specifici settori di intervento, il relatore è nominato dal Presidente.

2. Il relatore, affidando eventualmente agli esperti lo svolgimento di ricerche e approfondimenti, svolge le attività preparatorie o istruttorie, ivi comprese le audizioni che non si svolgono in seduta plenaria.

3. Il relatore, tutte le volte che la Commissione debba adottare una delibera, introduce la discussione e, sulla base dell’andamento dell’istruttoria, formula e illustra le proprie conclusioni.

 ART. 8

(Richieste di intervento – Convocazioni e interventi d’urgenza) 1. Le richieste di intervento indirizzate alla Commissione sono immediatamente trasmesse – a cura della segreteria – al Presidente, che procede, se necessario, alla convocazione d’urgenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

2. In casi di urgenza e indifferibilità, il Presidente può adottare, sentito il responsabile del settore, i provvedimenti di competenza dell’organo che vengono sottoposti alla Commissione per la ratifica nella successiva riunione.

3. Il Presidente può delegare il compimento di tali atti ad un Componente.

ART. 9

(Audizioni)

1. La Commissione definisce il calendario delle audizioni, stabilendo quelle da svolgersi in seduta plenaria.

2. Le audizioni previste in occasione delle procedure di valutazione e di quelle relative alle proposte di regolamentazione sono svolte dal Presidente o dal relatore.

Ciascun Componente ha diritto di assistere e di intervenire chiedendo chiari menti e informazioni. E’ presente il responsabile del procedimento che, seguendo le direttive del Presidente o del relatore, redige un verbale sintetico dell’audizione e acquisisce eventuali osservazioni e documentazioni depositate dalla parti e dalle medesime sottoscritte.

ART.10

(Coordinatore Generale)

1. Il Coordinatore Generale è nominato dalla Commissione, su proposta del Presidente, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nell’ambito del contingente di personale in servizio.

2. Al Coordinatore vengono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell’attività della Commissione, di cui al DPR 30 novembre 1998, n. 442 ed in particolare, secondo le direttive del Presidente e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione:

predispone i piani di riorganizzazione delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della contabilità generale della Commissione;

cura l’amministrazione e la gestione del personale in servizio presso la Commissione e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico accessorio dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonché all’attività di formazione;

provvede all’approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari al funzionamento della Commissione curando i relativi adempimenti; sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari della Commissione;

coordina le attività preparatorie, istruttorie e conclusive ai fini dell’esercizio delle competenze in tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori relativamente alle competenze istituzionali della Commissione;

predispone le procedure concernenti l’organizzazione del lavoro, definendo specificatamente gli standard e i processi di lavoro in attuazione delle norme regolamentari della Commissione;

coordina il sistema informativo amministrativo della Commissione e assicura che il sistema di comunicazione relativo a dati, voci, immagini sia  accessibile a tutte le unità organizzative che ne abbiano l’esigenza e che i sistemi specializzati, anche autonomi, delle diverse unità organizzative siano tra loro interoperabili.

 

 









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