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La legge n.146/90 in breve
La legge n.146 del 12 giugno 1990, modificata e innovata dalla
L.n.83 del 11 aprile 2000, affida la disciplina dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali, ad uno strumentario misto, composto da norme legali e
negoziali. Dalla pluralità di fonti che concorre alla disciplina sullo sciopero
deriva una distinzione tra norme immediatamente precettive e norme il cui
contenuto precettivo necessita di una attività ulteriore delle parti di
integrazione e specificazione nella contrattazione collettiva.
Sono regole immediatamente precettive quelle sul preavviso - che non deve
essere inferiore a dieci giorni -, la comunicazione per iscritto della durata,
delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell’astensione collettiva
“all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare
l’ordinanza di precettazione” la quale è tenuta a curarne la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia. Immediatamente precettiva è anche la
regola sulla revoca dello sciopero, che deve intervenire prima che di esso sia
stata data informazione all’utenza, altrimenti “costituisce forma sleale di
azione sindacale “ ed è sottoposta a sanzione a meno che non intervenga in
seguito ad accordo tra le parti o su richiesta della commissione di garanzia o
dell’autorità precettante (art. 2 comma 6°).
Anche per le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi
di trasporto vi sono regole immediatamente precettive che in particolare
riguardano la comunicazione e l’informazione all’utenza e alla Commissione. Gli
enti erogatori sono, infatti, tenuti a comunicare agli utenti l’elenco “dei
servizi garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari” individuati
negli accordi sulle prestazioni indispensabili (art. 2 comma 2°) e ad avvisare
l’utenza, in “forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello
sciopero” sui modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero
e sulle misure per la riattivazione degli stessi”. Tali enti sono tenuti anche a
rendere pubblico “tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato
allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate”
(art.5); debbono altresì “garantire e rendere nota la pronta riattivazione del
servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata” (art.2 comma 6°);
debbono inoltre fornire tempestivamente, a pena di sanzione, alla Commissione
“che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii degli scioperi proclamati, e
le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti”.
Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l’obbligo, inoltre,
di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti
collettivi di cui all’articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo
accessibile a tutti (art. 13 comma 1, lett.l).
Sono regole non immediatamente precettive - in quanto subordinate alle
integrazione del contenuto precettivo da parte della contrattazione collettiva -
le regole di individuazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello
sciopero, dei periodi di intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di
uno sciopero e la proclamazione del successivo, delle modalità e delle procedure
di erogazione e delle altre misure dirette a consentire l’erogazione delle
prestazioni indispensabili (art. 2 comma 2°).
L’insieme delle disposizioni, come integrate dalle parti, costituisce l’oggetto
della valutazione sostanziale di una Autorità, la Commissione di garanzia, alla
quale spetta la valutazione circa l’idoneità della determinazione negoziale a
garantire il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti
costituzionali della persona. Si tratta di un giudizio in parte di legittimità,
cioè di conformità dell’atto posto dalle parti a norme legali che lo
disciplinano, e in parte di merito. L’unico criterio di ausilio all’attività di
valutazione della Commissione è contenuto nell’art. 1 comma 2: “assicurare
l’effettività nel loro contenuto essenziale” dei diritti costituzionali indicati
nell’art. 1, il che, con riguardo al diritto di sciopero, sta a significare che
la garanzia delle prestazioni indispensabili non può mai giungere alla
imposizione di limiti all'esercizio del diritto di sciopero tali da alterare i
rapporti di forza fra le parti contendenti, sino a rendere l'astensione dal
lavoro completamente improduttiva dell’effetto di “pressione” sul datore di
lavoro che è connotato tipico dello sciopero.
Se la Commissione valuta, con specifica motivazione, (art. 13 lett. a) le
prestazioni indispensabili individuate nell’accordo, non idonee a realizzare le
esigenze del contemperamento, può sottoporre alla parti “una proposta
sull’insieme delle prestazioni indispensabili, procedure e misure da considerare
indispensabili” sulla quale le parti devono pronunciarsi entro quindici giorni
dalla notifica. Se le parti non si pronunciano sulla proposta, la Commissione,
accertata con apposite audizioni - da svolgere entro il termine di 20 giorni -
l’indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta la provvisoria
regolamentazione nella quale indica le prestazioni indispensabili, le procedure
di raffreddamento e di conciliazione e le altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate che sono tenute ad osservarla fino al
raggiungimento di un accordo valutato idoneo.
L’itinerario ora richiamato di definizione delle regole sullo sciopero permette
di meglio comprendere come, proprio ai fini dell’applicazione della legge n.
146/90, sia necessaria una conoscenza diffusa e approfondita delle regole.
Tale conoscenza permette ai soggetti collettivi di procedere in modo corretto e
celere alla definizione delle regole, alla modifica e alla innovazione – se
necessario - delle stesse, di sostituire la provvisoria regolamentazione dettata
dalla Commissione nell’ipotesi di raggiungimento dell’accordo.
Le regole, infatti, possono essere sempre sottoposte ad innovazione in relazione
ai mutamenti nell’organizzazione e nel tipo di servizio pubblico come erogato
nell’esperienza pratica e ciò proprio al fine di garantire del contemperamento
tra il diritto di sciopero e i diritti costituzionali di cui all’art.1della L..n.146/90.
Peraltro, la provvisoria regolamentazione, ancora più dell’accordo, è sottoposta
ad un giudizio più severo di verifica dell’attualità delle regole stabilite a
garanzia del contemperamento ove vi siano mutamenti nel tipo, nei modi e nei
tempi del servizio pubblico al quale detta provvisoria regolamentazione si
applica.
La legge n.83/2000 ha infatti imposto determinati limiti al potere della
Commissione nella determinazione della provvisoria regolamentazione, in
particolare demandando ad un criterio quantitativo l’individuazione delle
prestazioni indispensabili (art.13 lett.a), le quali, “salvo casi particolari”,
devono “essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle
prestazioni normalmente erogate” e interessare non più di un terzo del personale
“normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo
interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della
sicurezza”. I criteri dettati dalla legge per la determinazione delle
prestazioni indispensabili devono essere rispettati dalla Commissione per la
individuazione delle prestazioni indispensabili nella provvisoria
regolamentazione, mentre costituiscono nella attività valutativa degli accordi e
dei codici solo un parametro di riferimento (art.13, comma 1° lett. a).
La Commissione può non seguire tali criteri solo in casi particolari e la deroga
deve essere adeguatamente motivata, con specifico riguardo alla necessità di
garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all’erogazione dei servizi.
Le parti sociali, al contrario, restano libere di esercitare la propria autonoma
valutazione circa la composizione dei loro interessi, anche eventualmente
discostandosi dal limite quantitativo previsto dalla legge.
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