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La legge n.146/90 in breve

La legge n.146 del 12 giugno 1990, modificata e innovata dalla L.n.83 del 11 aprile 2000, affida la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ad uno strumentario misto, composto da norme legali e negoziali. Dalla pluralità di fonti che concorre alla disciplina sullo sciopero deriva una distinzione tra norme immediatamente precettive e norme il cui contenuto precettivo necessita di una attività ulteriore delle parti di integrazione e specificazione nella contrattazione collettiva.

Sono regole immediatamente precettive quelle sul preavviso - che non deve essere inferiore a dieci giorni -, la comunicazione per iscritto della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell’astensione collettiva “all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione” la quale è tenuta a curarne la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia. Immediatamente precettiva è anche la regola sulla revoca dello sciopero, che deve intervenire prima che di esso sia stata data informazione all’utenza, altrimenti “costituisce forma sleale di azione sindacale “ ed è sottoposta a sanzione a meno che non intervenga in seguito ad accordo tra le parti o su richiesta della commissione di garanzia o dell’autorità precettante (art. 2 comma 6°).

Anche per le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di trasporto vi sono regole immediatamente precettive che in particolare riguardano la comunicazione e l’informazione all’utenza e alla Commissione. Gli enti erogatori sono, infatti, tenuti a comunicare agli utenti l’elenco “dei servizi garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari” individuati negli accordi sulle prestazioni indispensabili (art. 2 comma 2°) e ad avvisare l’utenza, in “forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” sui modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e sulle misure per la riattivazione degli stessi”. Tali enti sono tenuti anche a rendere pubblico “tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate” (art.5); debbono altresì “garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata” (art.2 comma 6°);

debbono inoltre fornire tempestivamente, a pena di sanzione, alla Commissione “che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti”.
Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l’obbligo, inoltre, di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti (art. 13 comma 1, lett.l).

Sono regole non immediatamente precettive - in quanto subordinate alle integrazione del contenuto precettivo da parte della contrattazione collettiva - le regole di individuazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero, dei periodi di intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili (art. 2 comma 2°).

L’insieme delle disposizioni, come integrate dalle parti, costituisce l’oggetto della valutazione sostanziale di una Autorità, la Commissione di garanzia, alla quale spetta la valutazione circa l’idoneità della determinazione negoziale a garantire il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti costituzionali della persona. Si tratta di un giudizio in parte di legittimità, cioè di conformità dell’atto posto dalle parti a norme legali che lo disciplinano, e in parte di merito. L’unico criterio di ausilio all’attività di valutazione della Commissione è contenuto nell’art. 1 comma 2: “assicurare l’effettività nel loro contenuto essenziale” dei diritti costituzionali indicati nell’art. 1, il che, con riguardo al diritto di sciopero, sta a significare che la garanzia delle prestazioni indispensabili non può mai giungere alla imposizione di limiti all'esercizio del diritto di sciopero tali da alterare i rapporti di forza fra le parti contendenti, sino a rendere l'astensione dal lavoro completamente improduttiva dell’effetto di “pressione” sul datore di lavoro che è connotato tipico dello sciopero.

Se la Commissione valuta, con specifica motivazione, (art. 13 lett. a) le prestazioni indispensabili individuate nell’accordo, non idonee a realizzare le esigenze del contemperamento, può sottoporre alla parti “una proposta sull’insieme delle prestazioni indispensabili, procedure e misure da considerare indispensabili” sulla quale le parti devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla notifica. Se le parti non si pronunciano sulla proposta, la Commissione, accertata con apposite audizioni - da svolgere entro il termine di 20 giorni - l’indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta la provvisoria regolamentazione nella quale indica le prestazioni indispensabili, le procedure di raffreddamento e di conciliazione e le altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate che sono tenute ad osservarla fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo.

L’itinerario ora richiamato di definizione delle regole sullo sciopero permette di meglio comprendere come, proprio ai fini dell’applicazione della legge n. 146/90, sia necessaria una conoscenza diffusa e approfondita delle regole.
Tale conoscenza permette ai soggetti collettivi di procedere in modo corretto e celere alla definizione delle regole, alla modifica e alla innovazione – se necessario - delle stesse, di sostituire la provvisoria regolamentazione dettata dalla Commissione nell’ipotesi di raggiungimento dell’accordo.

Le regole, infatti, possono essere sempre sottoposte ad innovazione in relazione ai mutamenti nell’organizzazione e nel tipo di servizio pubblico come erogato nell’esperienza pratica e ciò proprio al fine di garantire del contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti costituzionali di cui all’art.1della L..n.146/90.

Peraltro, la provvisoria regolamentazione, ancora più dell’accordo, è sottoposta ad un giudizio più severo di verifica dell’attualità delle regole stabilite a garanzia del contemperamento ove vi siano mutamenti nel tipo, nei modi e nei tempi del servizio pubblico al quale detta provvisoria regolamentazione si applica.

La legge n.83/2000 ha infatti imposto determinati limiti al potere della Commissione nella determinazione della provvisoria regolamentazione, in particolare demandando ad un criterio quantitativo l’individuazione delle prestazioni indispensabili (art.13 lett.a), le quali, “salvo casi particolari”, devono “essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate” e interessare non più di un terzo del personale “normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza”. I criteri dettati dalla legge per la determinazione delle prestazioni indispensabili devono essere rispettati dalla Commissione per la individuazione delle prestazioni indispensabili nella provvisoria regolamentazione, mentre costituiscono nella attività valutativa degli accordi e dei codici solo un parametro di riferimento (art.13, comma 1° lett. a).

La Commissione può non seguire tali criteri solo in casi particolari e la deroga deve essere adeguatamente motivata, con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all’erogazione dei servizi.

Le parti sociali, al contrario, restano libere di esercitare la propria autonoma valutazione circa la composizione dei loro interessi, anche eventualmente discostandosi dal limite quantitativo previsto dalla legge.










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