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REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.241 DEL 1990

PREMESSO

che l'articolo n. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 dispone l'adozione di un apposito regolamento che preveda criteri e modalità di consultazione dei documenti e, più in generale, assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni, che con Delibera n.03/90ter del 22 maggio 2003 è stato adottato il Regolamento per l’accesso agli atti;

LA COMMISSIONE

ritenuto opportuno modificare il suddetto Regolamento in occasione di quanto emerso in sede di applicazione; adotta all’unanimità il seguente regolamento:

ART. 1 PRINCIPI

  1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalla Commissione o dalla stessa detenuti in pianta stabile può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 4 e salvo il diritto alla riservatezza tutelato dalla l. n. 675/1996;
  2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati, ricevuti, o nella disponibilità della Commissione.

ART. 2 MODALITA' DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame diretto o estrazione di copia dei documenti. L'esame diretto è gratuito. Per l'estrazione di copia è dovuto il corrispettivo in marche da bollo o in francobolli di 0,26 euro per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dalla Commissione, salvo quanto disposto in materia di bollo;
  2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza di accesso, la trasmette senza indugio al Presidente, il quale, valutati i requisiti di cui all’art.22 della legge n.241/1990, dà le direttive circa l’accoglimento o il rigetto dell’istanza e per i successivi adempimenti. Qualora la richiesta abbia ad oggetto procedimenti amministrativi in corso, il Presidente può differire l’esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento;
  3. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione, presso la segreteria della Commissione di una domanda motivata nella quale vengono indicati:
    1. le generalità del richiedente;
    2. l’interesse personale e concreto oggetto di tutela;
    3. gli estremi per l’individuazione del documento per il quale è richiesto l’accesso anche, eventualmente, avvalendosi dell’apposito modulo.
  4. Qualora la ricerca di documenti richieda tempo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, per lettera o per fax, l'esito della ricerca entro il termine di 30 giorni unitamente all’ora ed al giorno in cui è possibile l’accesso. L'interessato prenderà visione dei documenti secondo le modalità indicate nel successivo comma 6 e potrà richiedere estrazione di copia che egli ritirerà personalmente o mediante persona da lui formalmente delegata previo pagamento di quanto dovuto;
  5. La presentazione della domanda di accesso, la visione dei documenti individuati e l'eventuale estrazione di copie o il loro ritiro si svolgono secondo l’orario che verrà comunicato all’utenza;
  6. Qualora l'estrazione di copie richieda tempo, il responsabile del procedimento, nel termine massimo di dieci giorni, concorderà con l'interessato il giorno e l'ora in cui le copie potranno essere ritirate.

ART. 3 MODALITA' DI DINIEGO DI ACCESSO

  1. Il diniego di accesso anche per impossibilità di individuare i documenti, è motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza.

ART. 4 CATEGORIE DI DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO PER MOTIVI DI RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE

  1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 241/1990 e dell'art.8, comma 5, lettera a) del d.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352 e fatta salva l’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi dotati e non di personalità giuridica ed imprese, sono sottratti all'accesso in particolare i seguenti documenti amministrativi:

    • a) i documenti relativi ai Commissari, al personale in servizio presso la Commissione ed agli esperti;
    • b) i certificati medici di cui la Commissione venga in possesso nell'espletamento della propria attività;
    • c) gli atti ed i documenti inerenti l'organizzazione interna della Commissione ad eccezione del presente regolamento e di quello per il funzionamento della stessa;
    • d) i verbali delle audizioni della Commissione nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato, salvo espressa autorizzazione del Presidente;
    • e) documenti che altre amministrazioni escludono dall’accesso e che la Commissione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
  2. L’esclusione o il differimento del diritto di accesso è comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax da spedire entro il termine di scadenza stabilito per l’accesso dal presente regolamento;
  3. E’ comunque sempre garantita agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI

  1. Il presente regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito web della Commissione perché se ne possa prendere visione in qualunque momento.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. La presente delibera sostituisce la precedente n. 03/90 ter del 22.5.2003.

 










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