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REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.241 DEL 1990
PREMESSO
che l'articolo n. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 dispone l'adozione
di un apposito regolamento che preveda criteri e modalità di consultazione dei documenti
e, più in generale, assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni,
che con Delibera n.03/90ter del 22 maggio 2003 è stato adottato il Regolamento per
l’accesso agli atti;
LA COMMISSIONE
ritenuto opportuno modificare il suddetto Regolamento
in occasione di quanto emerso in sede di applicazione; adotta all’unanimità il seguente
regolamento:
ART. 1 PRINCIPI
- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
formati dalla Commissione o dalla stessa detenuti in pianta stabile può essere esercitato
da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 4 e salvo il diritto alla riservatezza
tutelato dalla l. n. 675/1996;
- E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati,
ricevuti, o nella disponibilità della Commissione.
ART. 2 MODALITA' DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
- Il diritto di accesso si esercita mediante esame diretto o estrazione
di copia dei documenti. L'esame diretto è gratuito. Per l'estrazione di copia è
dovuto il corrispettivo in marche da bollo o in francobolli di 0,26 euro per ciascun
foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dalla Commissione,
salvo quanto disposto in materia di bollo;
- Il responsabile del procedimento,
ricevuta l’istanza di accesso, la trasmette senza indugio al Presidente, il quale,
valutati i requisiti di cui all’art.22 della legge n.241/1990, dà le direttive circa
l’accoglimento o il rigetto dell’istanza e per i successivi adempimenti. Qualora
la richiesta abbia ad oggetto procedimenti amministrativi in corso, il Presidente
può differire l’esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento;
- Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione, presso la segreteria
della Commissione di una domanda motivata nella quale vengono indicati:
1. le generalità
del richiedente;
2. l’interesse personale e concreto oggetto di tutela;
3. gli estremi
per l’individuazione del documento per il quale è richiesto l’accesso anche, eventualmente,
avvalendosi dell’apposito modulo.
- Qualora la ricerca di documenti richieda tempo,
il responsabile del procedimento comunica all'interessato, per lettera o per fax,
l'esito della ricerca entro il termine di 30 giorni unitamente all’ora ed al giorno
in cui è possibile l’accesso. L'interessato prenderà visione dei documenti secondo
le modalità indicate nel successivo comma 6 e potrà richiedere estrazione di copia
che egli ritirerà personalmente o mediante persona da lui formalmente delegata previo
pagamento di quanto dovuto;
- La presentazione della domanda di accesso, la visione
dei documenti individuati e l'eventuale estrazione di copie o il loro ritiro si
svolgono secondo l’orario che verrà comunicato all’utenza;
- Qualora l'estrazione
di copie richieda tempo, il responsabile del procedimento, nel termine massimo di
dieci giorni, concorderà con l'interessato il giorno e l'ora in cui le copie potranno
essere ritirate.
ART. 3 MODALITA' DI DINIEGO DI ACCESSO
- Il diniego di accesso
anche per impossibilità di individuare i documenti, è motivato e comunicato per
iscritto all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza.
ART. 4 CATEGORIE
DI DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO PER MOTIVI DI RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE,
GRUPPI ED IMPRESE
- Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 241/1990
e dell'art.8, comma 5, lettera a) del d.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352 e fatta
salva l’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche,
gruppi dotati e non di personalità giuridica ed imprese, sono sottratti all'accesso
in particolare i seguenti documenti amministrativi:
- a) i documenti relativi ai Commissari, al personale in servizio presso la Commissione ed agli esperti;
- b) i certificati medici di cui la Commissione venga in possesso nell'espletamento della propria attività;
- c) gli atti ed i documenti inerenti l'organizzazione interna della Commissione ad
eccezione del presente regolamento e di quello per il funzionamento della stessa;
- d) i verbali delle audizioni della Commissione nei confronti dei soggetti che non
vi hanno partecipato, salvo espressa autorizzazione del Presidente;
- e) documenti
che altre amministrazioni escludono dall’accesso e che la Commissione detiene in
quanto atti di un procedimento di propria competenza.
- L’esclusione o il differimento
del diritto di accesso è comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata
A/R o a mezzo fax da spedire entro il termine di scadenza stabilito per l’accesso
dal presente regolamento;
- E’ comunque sempre garantita agli interessati la visione
degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive.
ART. 5 DISPOSIZIONI
FINALI
- Il presente regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito web della Commissione perché se ne possa prendere
visione in qualunque momento.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. La presente
delibera sostituisce la precedente n. 03/90 ter del 22.5.2003.
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